
L’ANAC, con il parere in funzione consultiva n. 13 del 13 marzo 2024, ha confermato, nel caso di affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, la possibilità per le stazioni appaltanti di utilizzare le procedure ordinarie (aperta o ristretta), al posto di quelle “semplificate” previste dall’articolo 50 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023).
In particolare, ad avviso dell’Autorità, sebbene il Codice contempli in via espressa il ricorso alle procedure ordinarie solo con riguardo ai lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di rilevanza comuni
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